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sabato 24 marzo 2012

Crisi Economica? Quale crisi economica? Nel 2008 tutti ce lo chiedevamo

In questi giorni non si legge altro che delle riforma del Lavoro by Ministro Fornero. Ne leggiamo talmente tanto che ormai siamo alla nausea. Siamo nauseati dalla fine del 2008 quando dalla sera alla mattina ci siamo trovati nella cosiddetta Crisi Economica.
Crisi Economica? Quale crisi economica? Nel 2008 tutti ce lo chiedevamo. Fino al giorno prima tutto sembrava andar bene, e il giorno dopo le banche erano senza un quattrino! Arrivati a Dicembre 2011 con un numero infinito di problemi... e alcuni ci sono arrivati senza un lavoro e indebitati fino al collo, ci siamo ritrovati al Governo Monti. In tanti hanno sperato. In tanti hanno creduto. Siamo alla svolta! Poche settimane, pochi mesi al massimo e tutto si aggiusta! Dopo tre anni di agonia finalmente vedremo la luce in fondo al tunnel!

Eh?!? Le tasse sono aumentate, l'Irpef è schizzata alle stelle, le buste paga sono diminuite, le aziende sono sempre più indebitate, i disoccupati aumentano, il debito pubblico non è calato, l'iva è salita di un gradino e si appresta a salirne un altro, la banzina è diventata cosa da ricchi, i consumi sono crollati, ed è nata l'Imu...
Grazie Fornero, mancavi solo tu che andavi a tutelare i licenziamenti e non più i lavoratori!
Grazie Fornero, che ora con la scusa dei motivi economici le aziende potranno tranquillamente licenziare e riaprire nei paesi dell'Est...
Grazie Fornero, che ora con la scusa dei motivi economici le aziende potranno tranquillamente licenziare e riassumere in nero.

Ah, e mentre la maggior parte delle persone non sanno più che fare, voi siete sempre lì e per i vostri colleghi Deputati e Senatori nulla è cambiato.

Presidente del Consiglio con delega all'Economia e finanze: Mario Monti.
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: Antonio Catricalà
Ministri senza portafoglio: Enzo Moavero Milanesi (Affari Europei), Piero Gnudi (Turismo e Sport), Fabrizio Barca (Coesione territoriale), Piero Giarda (Rapporti con il Parlamento), Andrea Riccardi (Cooperazione internazionale). 
Interni: Anna Maria Cancellieri Beni culturali: Lorenzo Ornaghi   
Esteri: Giulio Terzi di Santagata
Istruzione: Francesco Profumo
Salute: Renato Balduzzi
Sviluppo economico: Corrado Passera  
Giustizia: Paola Severino Ambiente: Corrado Clini
Difesa: Giampaolo Di Paola
Welfare con delega alle Pari Opportunità: Elsa Fornero  
Politiche Agricole e forestali: Mario Catania


sabato 17 marzo 2012

Articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori

Ferme restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.
Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.
Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.
Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.
L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.

giovedì 2 febbraio 2012

Monotonia del posto fisso

Monti, se il posto fisso a tuo parere è monotono, milioni di italiani possono affermare che ad essere precari non c'è nulla di divertente.